Milano, 10 luglio 2008 - 00:00

Riqualificazione energetica degli edifici, il caso degli impianti radianti a pavimento

(Alessandro Geremei)

Secondo l'Agenzia delle entrate, le spese relative ai pavimenti (dismissione del vecchio e rifacimento del nuovo) non rientrano nella detrazione del 55% stabilita dalla Finanziaria 2006.

Secondo l'Agenzia delle entrate, le spese relative ai pavimenti (dismissione del vecchio e rifacimento del nuovo) non rientrano nella detrazione del 55% stabilita dalla Finanziaria 2006.

La risoluzione 7 luglio 2008, n. 283/E, arriva in risposta all'interpello presentato da un privato, interessato a sostituire il proprio impianto a radiatori e caldaia a gas, con un impianto radiante a pavimento.

Secondo l'Agenzia delle entrate possono rientrare nella detrazione per il risparmio energetico, prorogata al 2010 dall'ultima Finanziaria, "solo quelle spese strettamente connesse alla realizzazione dell'intervento che assicura il risparmio energetico"; applicando tale principio al caso specifico, l'Agenzia — pur dichiarandosi incompetente ad individuare le spese "connesse", per le quali bisogna rivolgersi a tecnici abilitati — precisa, a titolo di esempio, che nel caso specifico la detrazione non compete per le spese di dismissione (compreso lo smaltimento) e rifacimento dei pavimenti.

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