Cumulabilità degli incentivi, interviene l’Agenzia delle entrate
Il credito d’imposta sugli investimenti nelle aree svantaggiate può essere fruito congiuntamente alla tariffa incentivante del cd. “Conto energia”, ma solo nella misura massima del 20% del costo sostenuto.
Secondo l’Agenzia delle entrate, allorché il legislatore (Dm 28 luglio 2005, poi sostituito dal Dm 19 febbraio 2007) ha previsto l’incompatibilità della tariffa incentivante con gli incentivi pubblici in conto capitale, eccedenti il 20% del costo dell’investimento, ha inteso far riferimento “indistintamente a tutti i contributi pubblici erogati al fine di ripristinare o rafforzare il patrimonio dei soggetti destinatari del beneficio, a prescindere dalla loro denominazione: contributi in conto capitale o contributi in conto impianti.” (risoluzione 20/2009).
La società interpellante, che si è vista riconoscere il credito d’imposta nella misura del 50% (qualificato dalla stessa Agenzia come “contributo in conto impianti)”, dovrà perciò aggiornare lo stesso, facendolo retrocedere al 20%, o rinunciare alla tariffa.
Documenti di riferimento
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Dm Sviluppo economico 19 febbraio 2007
Disposizioni in materia di detrazioni per le spese sostenute per l'acquisto e l'installazione di motori ad elevata efficienza e variatori di velocità - Attuazione dell'articolo 1, commi 358 e 359, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 - Finanziaria 2007
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Risoluzione Agenzia delle entrate 27 gennaio 2009, n. 20
Conto Energia - Cumulabilità incentivi
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Dm Attività produttive 28 luglio 2005
Criteri per l'incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare - "Conto Energia" - Dlgs 387/2003