Rinnovabili, nuovo termine per Dm su “quote minime”
La legge 27 febbraio 2009, n. 13 (di conversione del Dl 208/2008) introduce un nuovo termine di 90 giorni per l’emanazione di Dm per la ripartizione tra le Regioni della quota minima di incremento di energia da fonti rinnovabili
La modifica riguarda l’articolo 2, comma 167, legge 24 dicembre 2007, n. 244, che stabiliva il termine di 90 giorni dall’entrata in vigore della legge stessa per l’emanazione di tali Dm, necessari ai fini della ripartizione fra Regioni e Province autonome. Tale termine è ora stato fissato in novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 13/2009, ossia entro il 31 maggio p.v..
Ricordiamo che tale ripartizione è necessaria per il raggiungimento dell’obiettivo del 17% del consumo interno lordo di energia entro il 2020 stabilito dall’Unione europea.
Documenti di riferimento
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Legge 24 dicembre 2007, n. 244
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge Finanziaria 2008 - Stralcio - Disposizioni in materia di energia e appalti
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Conversione in legge, con modificazioni, del Dl 30 dicembre 2008, n. 208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente
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Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente