Autorizzazioni impianti off shore, competenza statale
Il collegamento degli impianti alla rete elettrica, pur rientrando nella materia energetica, incrociandosi con l’obbligo comunitario di promuovere in via prioritaria le fonti energetiche rinnovabili, è da considerarsi materia di competenza esclusiva statale.
La Corte costituzionale (sentenza 27 marzo 2009, n. 88) ha pertanto dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale proposte da Regione Veneto e Toscana in relazione all’articolo 12, Dlgs 387/2003, come modificato dalla Finanziaria 2008, con il quale sono state attribuite all’Autorità per l’energia elettrica e il gas nuove competenze in tema di connessione degli impianti a fonte rinnovabile alla rete elettrica; competenze che, secondo le Regioni, lederebbero il principio di leale collaborazione che deve presiedere i rapporti tra Stato e Regioni nelle materie a potestà legislativa concorrente.
La Corte ha invece chiarito che la materia in questione è di competenza esclusiva dello Stato che ben può affidare la potestà amministrativa in materia all’Autorità per l’energia.
Ricordiamo che gli impianti off shore sono impianti eolici costruiti in mare.
Documenti di riferimento
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Legge 24 dicembre 2007, n. 244
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge Finanziaria 2008 - Stralcio - Disposizioni in materia di energia e appalti
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Attuazione della direttiva 2001/77/Ce sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili
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Sentenza Corte Costituzionale 27 marzo 2009, n. 88
Energia - Impianti da fonti rinnovabili - Impianti off shore - Autorizzazione - Competenza