Impianti solari su fondi agricoli, chiarimenti dall’Agenzia delle entrate
La costruzione di un impianto fotovoltaico su un terreno agricolo non comporta l'automatica classificazione del terreno quale "area edificabile"; ai fini fiscali, il terreno è fuori dal campo di applicazione Iva.
È quanto afferma l'Agenzia delle entrate (risoluzione 29 aprile 2009, n. 112/E), nel rispetto del Dpr 633/1972, secondo cui le cessioni che hanno per oggetto terreni non suscettibili di utilizzazione edificatoria, non si considerano “cessioni di beni” ai fini Iva.
In quanto relativo a un terreno agricolo, il contratto costitutivo del diritto di superficie a favore di terzi, incaricati di costruire e gestire l’impianto fotovoltaico, sarà quindi sottoposto a imposta di registro.
In un’altra risoluzione pubblicata negli stessi giorni (risoluzione 6 maggio 2009, n. 124/E), l’Agenzia delle entrate si è espressa anche — a seguito degli accertamenti tecnici predisposti dall’Agenzia delle dogane – per l’applicazione dell’aliquota ordinaria Iva (20%) alle cessioni di cippato di legno.
Documenti di riferimento
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Risoluzione Agenzia delle entrate 28 aprile 2009, n. 112
Installazione di impianti fotovoltaici su terreni agricoli
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Risoluzione Agenzia delle entrate 6 maggio 2009, n. 124
Aliquota Iva applicabile alle cessioni di cippati di legno