Biocarburanti, l’esenzione fiscale non è obbligatoria
La direttiva 2003/30/Ce non osta a una normativa nazionale che esclude dall’esenzione fiscale per i biocarburanti da essa prevista un prodotto derivante da una miscela di olio vegetale, gasolio fossile e additivi specifici.
Lo ricorda la Corte di Giustizia Ue (sentenza 10 settembre 2009, causa C-201/08), legittimando la normativa tedesca che mira a sostituire il vantaggio fiscale concesso ai biocarburanti, con un obbligo di miscela o di commercializzazione degli stessi; la direttiva 2003/30/Ce, difatti, non prescrive agli Stati membri l’adozione di un regime di favore fiscale a favore dei biocarburanti, ma li lascia liberi di avvalersi di altri mezzi, compresa l’assistenza finanziaria alle industrie di trasformazione.
Quando l’esenzione inizialmente riconosciuta dalla normativa nazionale viene abolita prima della scadenza prevista, infine, spetta al Giudice nazionale valutare l’eventuale violazione dei principi comunitari della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento.
Documenti di riferimento
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Direttiva Consiglio Ue 2003/96/Ce
Ristrutturazione del quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità
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Direttiva Parlamento europeo e Consiglio Ue 2003/30/Ce
Promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti
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Sentenza Corte di Giustizia Ue 10 settembre 2009, causa C-201/08
Promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti - Quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità - Miscela di olio vegetale, di additivo e di carburante - Esenzione fiscale nazionale