Mercato gas, senza “concorrenza effettiva” lecito prezzo amministrato
Il prezzo amministrato, che deve essere ragionevole e “proporzionato” alla situazione, non può comunque alterare il funzionamento del mercato interno o creare discriminazione fra gli operatori.
Lo dice l’Avvocatura generale Ue (conclusioni del 20 ottobre 2009), nell’ambito di una causa che vede contrapposte numerose imprese energetiche italiane all’Autorità per l’energia elettrica e il gas (Aeeg).
Tutto nasce dal Dl 73/2007, con cui l’Italia disciplinò – in recepimento della direttiva 2003/55/Ce -l’imminente liberalizzazione dei mercati energetici per i clienti domestici, lasciando comunque spazio all’esercizio del potere regolatorio dell’Aeeg in materia di prezzo del gas, anche dopo l’1 luglio 2007.
La determinazione in via amministrativa del prezzo di riferimento del gas naturale non contrasta con le disposizioni comunitarie, secondo l’Avvocatura Ue, proprio in virtù della particolare situazione del mercato, “ancora caratterizzato dalla mancanza di condizioni di concorrenza effettiva”.
Documenti di riferimento
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Direttiva Parlamento europeo e Consiglio Ue 2003/55/Ce
Norme comuni per il mercato interno del gas naturale
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Conclusioni Avvocato Generale Ue 20 ottobre 2009, causa C-265/08
Fissazione di prezzi di fornitura del gas naturale a clienti domestici - Obblighi di servizio pubblico - Interesse economico generale
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Misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia