Autorizzazione unica, la Corte Costituzionale ferma le Regioni
Fino all’adozione delle linee guida, alle Regioni non è consentito provvedere autonomamente alla individuazione dei criteri per il corretto inserimento nel paesaggio degli impianti.
Essendo coinvolte differenti competenze legislative (assoluta e concorrente), serve una prima ponderazione degli interessi in sede di Conferenza Unificata, i cui criteri saranno poi adeguati dalle Regioni al proprio territorio (sentenza 6 novembre 2009, n. 282).
La Corte Costituzionale, richiamando la sentenza 166/2009, ha quindi dichiarato incostituzionale la Lr molisana (in realtà già abrogata), rea di aver individuato una serie di aree regionali vietate agli impianti eolici e fotovoltaici.
Oltre a riaffermare la competenza statale sugli impianti eolici off-shore, inoltre, e bocciare l’ennesima moratoria regionale (nello specifico, in attesa degli obiettivi regionali), la Corte si è pronunciata anche sulle misure di compensazione: a seguito della sentenza 383/2005 la Regione può introdurle, ma non può esserne la beneficiaria, al pari della Provincia delegata.
Documenti di riferimento
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I punti fermi della Corte Costituzionale in materia di impianti alimentati da fonti rinnovabili
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Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia
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Attuazione della direttiva 2001/77/Ce sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili
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Sentenza Corte Costituzionale 6 novembre 2009, n. 282
Giudizio di legittimità costituzionale in via principale. Energia - Norme della Regione Molise - Disciplina degli insediamenti di impianti eolici e fotovoltaici sul territorio della Regione - Individuazione di aree ritenute non idonee all'installazione