Milano, 7 gennaio 2010 - 00:00

Tassazione dell’energia ed Emission trading, la Commissione fa il punto

(Alessandro Geremei)

Il rimborso dell’imposta sulle emissioni di CO2 per le industrie rientranti nel sistema delle quote di emissione è possibile solo nel rispetto dei livelli minimi di imposizione fissati dalla direttiva 2003/96/Ce.

La Commissione Ce si è così espressa (decisione 2009/972/Ce) in relazione alla normativa danese che prevede il rimborso dell’imposta sulle emissioni di CO2, applicata dal 1992 sui prodotti energetici e sull’elettricità, in relazione al consumo di combustibile delle industrie rientranti nel sistema delle quote di emissione, istituito dalla direttiva 2003/87/Ce.

Secondo l’Esecutivo comunitario il regime di tassazione dell’energia ha solo in parte gli stessi obiettivi dell’Emission trading, che non è una “misura fiscale”; dato che lo sgravio previsto rappresenta un aiuto di Stato “non necessario”, può quindi essere autorizzato soltanto a condizione che i beneficiari dello stesso rimangano comunque soggetti a un’imposta sul consumo di energia almeno equivalente ai livelli minimi di imposizione, definiti dalla direttiva 2003/96/Ce.

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