Efficienza energetica, niente cumulo per gli incentivi
A decorrere dal 1° gennaio 2009, chi effettua interventi di riqualificazione energetica degli edifici deve scegliere se beneficiare della detrazione Irpef del 55%, o fruire di eventuali contributi comunitari, regionali o locali.
Lo sostiene l’Agenzia delle entrate (risoluzione 3/2010), alla luce del Dlgs 115/2008 (Usi finali dell’energia) il quale stabilisce che “a decorrere dal 1° gennaio 2009 gli strumenti di incentivazione di ogni natura attivati dallo Stato per la promozione dell’efficienza energetica, non sono cumulabili con ulteriori contributi comunitari, regionali o locali” (il previgente DmFinanze 19 febbraio 2007, al contrario, sancisce espressamente la “compatibilità” della detrazione con specifici incentivi disposti da Regioni, Province e Comuni).
L’espressione “ulteriori contributi”, secondo quanto chiarito dal MinSviluppo, va riferita alle erogazioni di somme di ogni natura al beneficiario, in forma diretta o a copertura di una quota parte del capitale e degli interessi.
Documenti di riferimento
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Legge 27 dicembre 2006, n. 296
Legge Finanziaria 2007 - Stralcio - Misure in materia di acquisti "verdi" della Pa, Tarsu, sacchetti di plastica, energia, tassazione biocarburanti, bonifiche, efficienza energetica in edilizia
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Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente - Attuazione dell'articolo 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 - Finanziaria 2007
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Efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici - Attuazione della direttiva 2006/32/Ce
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Risoluzione Agenzia delle entrate 26 gennaio 2010, n. 3
Cumulabilità tra la detrazione Irpef del 55% per la riqualificazione energetica e altri contributi comunitari, regionali e locali