Autorizzazione unica, la Via deve rispettare i 180 giorni
Tar Puglia: le norme regionali in materia di Via che fissano termini difformi o incompatibili con il Dlgs 387/2003, devono comunque essere ricondotte al termine complessivo di 180 giorni per la conclusione della procedura.
Il Tar pugliese (sentenza 17 dicembre 2009, n. 3173) ricorda che la Corte Costituzionale si è espressa in relazione al termine di 180 giorni stabilito dall’articolo 12 del Dlgs 387/2003 (relativo alla promozione dell’energia elettrica da fonti rinnovabili), facendolo rientrare nel novero dei “principi fondamentali” statali in materia di energia (sentenza Corte Costituzionale 364/2006).
A tale principio fondamentale la Regione deve quindi “inderogabilmente uniformarsi”, secondo il Giudice amministrativo, “anche nelle ipotesi in cui il termine di conclusione del connesso (ed eventuale) procedimento Via risulti pari o superiore – per espressa previsione di normative per l’appunto regionali – a quello previsto dalla citata normativa statale in tema di energie rinnovabili”.
Documenti di riferimento
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Attuazione della direttiva 2001/77/Ce sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili
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Sentenza Tar Puglia 17 dicembre 2009, n. 3173
Impianti alimentati da fonti rinnovabili - Autorizzazione unica - Termine di 180 giorni per la conclusione del procedimento - Contrasto con normative regionali Via - Non si applicano