Autorizzazione unica, i Comuni non hanno potere di veto
Il parere negativo dei Comuni interessati dalla realizzazione di un impianto per la produzione di energia rinnovabile è sempre rimesso, in sede di Conferenza di servizi, alla valutazione discrezionale della Regione.
Diversamente, evidenzia il Tar Lazio (sentenza 22 dicembre 2009, n. 1345), “al Comune verrebbe attribuito un potere di veto che non è previsto né dalla disciplina della conferenza di servizio di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 241/90, né dal richiamato articolo 12 del Dlgs 387/03”.
Sempre in base alla legge 241/1990 in materia di procedimento amministrativo, ricorda inoltre il Tar laziale, la P.a. dissenziente è comunque obbligata ad esprimere la propria opposizione attraverso un atto “costruttivo”; il parere che non indichi le specifiche modifiche progettuali necessarie ai fini dell’assenso, non può essere considerato ammissibile (articolo 14-quater, legge 241/1990).
Documenti di riferimento
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Disciplina del procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi
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Attuazione della direttiva 2001/77/Ce sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili
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Sentenza Tar Lazio 22 dicembre 2009, n. 1345
Autorizzazione unica impianti a fonti rinnovabili - Opposizione in sede di Conferenza di servizi - Necessità di un atto costruttivo - Potere di veto dei Comuni - Non sussiste