Autorizzazione unica, rischia anche il Comune inadempiente
Confermata la condanna congiunta di Regione e Comune - che paga la mancata adozione del Piano regolatore degli impianti eolici (Prie) - per non aver rispettato i termini stabiliti dal Dlgs 387/2003, in materia di fonti rinnovabili.
Secondo il Consiglio di Stato, le inadempienze contestate al Comune nel caso specifico “acquistano una specifica consistenza” alla luce della Lr vigente, che affida allo stesso l’individuazione delle zone non idonee alla localizzazione degli impianti eolici, attraverso il Prie (sentenza 1139/2010).
“Consistenza” che non viene intaccata dalla moratoria sui nuovi impianti, che la stessa Lr impone in attesa dell’adozione del Prie: tale previsione cozza difatti contro quanto già stabilito dalla Corte Costituzionale, allorquando ha bocciato senza appello le sospensioni sine die delle “autorizzazioni uniche”, eventualmente previste dalle Lr (sentenza 364/2006).
Il “principio fondamentale” sottolineato dalla Consulta rimane fermo, ricorda il CdS: il procedimento si deve concludere entro180 giorni.
Documenti di riferimento
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Attuazione della direttiva 2001/77/Ce sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili
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Sentenza Corte Costituzionale 9 novembre 2006, n. 364
Impianti di produzione energia eolica - Autorizzazione per costruzione ed esercizio - Legislazione concorrente Stato/Regioni ex articolo 117, comma 3, Costituzione - Principi fondamentali ex Dlgs 387/2003 - Termine massimo di 180 giorni per procedura autorizzatoria - Provvedimento regionale che stabilisce termine superiore - Illegittimità costituzionale - Sussiste
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Sentenza Consiglio di Stato 26 febbraio 2010, n. 1139
Autorizzazione unica per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili - Mancata adozione della pianificazione comunale - Moratoria sulle nuove autorizzazioni - Responsabilità del Comune - Condanna