Il Dl “Enti locali” manda in soffitta le Autorità d'ambito territoriale ottimale (Ato)
A decorrere dal 29 marzo 2011, le Ato saranno soppresse e tutti gli atti dalle stesse compiute saranno nulli. Prima di allora, le Regioni dovranno “attribuire” le funzioni già esercitate dalle Autorità.
È quanto previsto dall’articolo 1, comma 1-quinquies della legge 42/2010, entrata in vigore il 28 marzo 2010, provvedimento di conversione del Dl 2/2010 recante “Interventi urgenti concernenti enti locali e Regioni”.
Sempre con decorrenza 29 marzo 2011 (1 anno dopo l’entrata in vigore della legge 42/2010), saranno abrogati gli articoli 148 e 201 del Dlgs 152/2006, “Codice ambientale”, i quali – confermando quanto già previsto dal Dlgs 22/97 (cd. “decreto Ronchi”) e dalla legge 36/1994 (cd. “legge Galli”) – investono le Ato, strutture dotate di personalità giuridica, del compito di affidare e controllare la gestione del servizio di gestione dei rifiuti (solitamente a livello provinciale) e del servizio idrico integrato (solitamente a livello di bacino idrografico).
Documenti di riferimento
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Legge 23 dicembre 2009, n. 191
Legge Finanziaria 2010 - Stralcio
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Testo Unico Enti locali - Stralcio
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Conversione del Dl 2/2010 recante interventi urgenti concernenti enti locali e Regioni
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Interventi urgenti concernenti enti locali e Regioni - Stralcio