Elettrodotti, le varianti di tracciato vanno sottoposte a Via
Le variazioni del percorso di un elettrodotto, quand'anche concordate con i proprietari dei fondi interessati e le amministrazioni interessate, devono essere sottoposte alla procedura di Via per le sue possibili ripercussioni negative sull'ambiente.
La variazione del tracciato, infatti, secondo la Corte costituzionale (sentenza 22 marzo 2010, n. 120) è destinata ad incidere sul paesaggio, come qualsiasi altra opera lineare. Pertanto la Corte ha accolto il ricorso proposto e dichiarato la illegittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 4, Lr Puglia 9 ottobre 2008, n. 25, nella parte in cui ricomprende tale modifica tra gli interventi di manutenzione ordinaria.
Tale tipo di intervento, secondo il parere della Corte, deve ricondursi entro il concetto di manutenzione straordinaria e, comportando una modifica progettuale, deve essere sottoposto a Via.
Documenti di riferimento
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Sentenza Corte Costituzionale 26 marzo 2010, n. 120
Via - Dlgs 152/2006 - Elettrodotti - Variazione del percorso - Norma regionale che lo include nelle opere di manutenzione ordinaria - Articolo 4, comma 4, Lr Puglia n. 25/2008 - Illegittimità costituzionale