Tar Puglia, ingegneri possono certificare edifici senza abilitazione
Gli ingegneri pugliesi possono rilasciare l'attestato di certificazione energetica senza avere seguito un corso, avere superato un esame o essere iscritti a uno speciale albo.
Lo ha stabilito il Tar Puglia, sentenza 11 giugno 2010, n. 2674, che ha annullato la delibera 2272/2009 e il regolamento 10/2010 della Regione Puglia nelle parti in cui prevedono che gli ingegneri per essere abilitati a fare i certificatori energetici degli edifici debbano frequentare un corso di formazione, superare un esame finale ed essere iscritti a un apposito albo.
Tali obblighi non sono previsti dall'allegato III del Dlgs 115/2008, norma che si applica in attesa della emanazione del regolamento sui certificatori energetici previsto dal Dlgs 192/2005 e che costituisce principio fondamentale cui le Regioni non possono derogare, violando altrimenti la riserva statale in materia di professioni (articolo 117, comma 3, Cost., nonché Dlgs 30/2006).
Documenti di riferimento
-
Efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici - Attuazione della direttiva 2006/32/Ce
-
Disposizioni in materia di prestazione energetica nell'edilizia
-
Sentenza Tar Puglia 11 giugno 2010, n. 2426
Energia - Efficienza energetica - Attestato di certificazione energetica - Soggetti abilitati - Iscritti all'ordine degli Ingegneri - Obbligo di seguire un corso di formazione regionale, superare un esame, iscriversi ad apposito albo - Illegittimità