Agenzia Entrate, quando gli impianti fotovoltaici sono "immobili"
Gli impianti fotovoltaici sono beni immobili quando non è possibile separare l'impianto dall'immobile (terreno o fabbricato) senza alterare la funzionalità dello stesso.
Lo precisa l'Agenzia delle entrate nella circolare 23 giugno 2010, n. 38/E rispondendo a una serie di quesiti sulla dichiarazione Unico 2010. L'impianto fotovoltaico sarà qualificato come "impianto" e non come "opificio" solo quando sia possibile separarlo dal terreno o fabbricato senza alterarne le funzionalità o quando per riutilizzare il bene in un altro contesto e con le medesime finalità non debbono essere effettuati interventi di adattamento antieconomici.
L'Agenzia ha anche chiarito che la fabbricazione di celle o pannelli fotovoltaici non beneficia della Tremonti-ter (detassazione di investimenti in macchinari, Dl 78/2009) mentre ne usufruisce la fabbricazione di inseguitori per pannelli solari.
Documenti di riferimento
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Circolare Agenzia delle entrate 23 giugno 2010, n. 38
Risposte a quesiti vari su Unico 2010 - Impianti fotovoltaici e detrazione 55% interventi di risparmio energetico