Autorizzazione paesaggistica, dal 10 settembre la procedura semplificata
Entra in vigore dal 10 settembre 2010 la procedura semplificata di autorizzazione paesaggistica prevista per gli interventi di lieve entità dal Dpr 9 luglio 2010 n. 139.
Il regolamento, emanato in attuazione del Dlgs 42/2004 (Codice dei beni culturali) prevede una procedura più snella per una serie di interventi di lieve entità su aree o edifici sottoposti a tutela paesaggistica (Parte III, Dlgs 42/2004). Le 39 fattispecie di intervento sono indicate puntualmente in allegato al Dpr.
Tempi stretti per le decisioni: entro 60 giorni l'ente competente (quasi sempre il Comune, delegato dalla Regione) deve dare risposta — positiva o negativa – all'istanza presentata dall'interessato. Sebbene il parere della Soprintendenza sia obbligatorio e vincolante, qualora il Comune decida positivamente e la Soprintendenza non si esprima nei tempi a lei concessi (25 giorni) l'ente prescinde dal parere e rilascia l'autorizzazione.
Documenti di riferimento
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Procedure semplificate in materia di autorizzazione paesaggistica
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Codice dei beni culturali e del paesaggio
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Autorizzazione paesaggistica, il rinnovato regime ordinario e quello semplificato
L'approfondimento sul procedimento ordinario per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica (previsto dal Dlgs 42/2004) e su quello semplificato relativo ad interventi di minore impatto (Dpr 31/2017). Aggiornato allo schema di regolamento che amplia gli interventi oggetto di autorizzazione paesaggistica semplificata al vaglio del Parlamento nel novembre 2025