Sfalci e potature, dal 19 agosto sono sottoprodotti ex Dlgs 152/2006
Il Dl "sblocca-reti" affianca i materiali provenienti dalla manutenzione del verde ai residui agricoli e ne rende possibile l'esclusione dal regime dei rifiuti anche quando utilizzati lontano dal luogo di produzione o ceduti a terzi.
È quanto previsto dalla legge 129/2010 di conversione del Dl 105/2010 (cd. "sblocca-reti"), che modifica l'articolo 185 del Dlgs 152/2006 recante i limiti al campo di applicazione della normativa sulla gestione dei rifiuti.
Tale articolo che prevedeva la possibile qualificazione come "sottoprodotti" (quindi "non rifiuti") dei materiali vegetali (e fecali) provenienti da attività agricole e utilizzati nelle stesse, purché rispettosi della nozione generale di "sottoprodotto" contenuta nell'articolo 183, è stato "allargato" a partire dal 19 agosto 2010 ai materiali "provenienti da sfalci e potature di manutenzione del verde pubblico o privato", nonché integrato dalla precisazione che l'utilizzazione agricola degli stessi può aversi "anche al di fuori del luogo di produzione", ovvero tramite "cessione a terzi".
Documenti di riferimento
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Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 - PARTE IV
Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati
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Codice ambientale (Dlgs 152/2006 e provvedimenti satellite)
Lo spazio dedicato al decreto nazionale di riferimento, e provvedimenti attuativi, in materia di: valutazione di impatto ambientale, autorizzazione integrata ambientale, difesa del suolo, tutela delle acque, gestione dei rifiuti, imballaggi, bonifica dei siti contaminati, riduzione dell'inquinamento atmosferico, risarcimento dei danni ambientali. Con percorsi ragionati su provvedimenti attuativi ed altra documentazione di immediato interesse
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Misure urgenti in materia di energia