Convenzioni impianti Cip 6/92, domande entro 29 ottobre
Entro il 29 ottobre 2010 gli operatori interessati devono presentare al Gestore dei servizi energetici l’istanza di risoluzione anticipata delle convenzioni del regime di incentivi Cip 6/92.
Il decreto del Ministero dello sviluppo 2 agosto 2010, pubblicato sul sito ministeriale il 28 settembre 2010 è entrato in vigore il giorno dopo, facendo scattare i 30 giorni utili per la presentazione delle istanze. Il decreto definisce i parametri per quantificare i corrispettivi da erogare ai produttori che anticipano l’uscita dal regime di incentivi Cip 6/92.
La risoluzione volontaria, prevista dalla legge 99/2009 e dal Dm Sviluppo economico 2 dicembre 2009, riguarda gli impianti cd. "assimilati alle rinnovabili" alimentati da combustibili fossili. I corrispettivi erogati dal Gse ai produttori di energia che risolvono le convenzioni sono calcolati sulla base del costo evitato di impianto e della disponibilità a mantenere in esercizio l'impianto fino a tre anni dalla risoluzione per esigenze di sicurezza del sistema elettrico.
Documenti di riferimento
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Dm Sviluppo economico 2 agosto 2010
Modalità e criteri del calcolo del corrispettivo per risoluzione anticipata delle convenzioni Cip 6/92
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Dm Sviluppo economico 2 dicembre 2009
Meccanismi per la risoluzione anticipata delle convenzioni Cip 6/92
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Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia - Stralcio