Lombardia, la "Scia" edilizia sostituisce solo la Dia "ordinaria"
La Regione Lombardia con comunicato 8 ottobre 2010 ha chiarito che la segnalazione certificata di inizio attività in edilizia sostituisce solo la denuncia di inizio attività "ordinaria", non quella alternativa al permesso di costruire.
Il sistema edilizio lombardo, ricorda l'Assessorato al territorio, è fondato sulla alternatività pressoché totale tra permesso di costruire e Dia, e in questi casi va esclusa l'applicazione della "Scia" in luogo della Dia. La procedura della segnalazione certificata di inizio attività (articolo 19, legge 241/1990) si applica invece agli interventi di manutenzione straordinaria non liberalizzati, ai restauri e risanamenti conservativi, alle ristrutturazioni edilizie "leggere".
La Regione chiarisce, inoltre, che la Scia non sostiuisce la Dia utilizzabile per interventi del "piano casa" (Lr 13/2009) né l'atto di assenso dell'Ente preposto a tutela di beni vincolati, atto che deve essere acquisito e poi allegato alla Scia, dall'interessato.
Documenti di riferimento
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Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)
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Disciplina del procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi
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Nota MinSemplificazione normativa 16 settembre 2010
Chiarimenti sulla applicazione della Scia in edilizia - Articolo 19, legge 241/1990
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"Scia" e "Scia 2", il funzionamento della segnalazione certificata di inizio attività