Sicurezza militare e difesa nazionale, l'Italia codifica le “deroghe” ambientali
È entrato in vigore l'8 ottobre 2010 il Dlgs 15 marzo 2010, n. 66, nuovo "Codice dell'ordinamento militare" per l'organizzazione delle attività di difesa e sicurezza militare e delle forze armate.
Il Titolo VII del Libro primo del Dlgs 66/2010 dedicato a "Urbanistica, edilizia, paesaggio, energia" codifica i riferimenti alle varie "deroghe ambientali" per le attività militari, già previste dalle discipline di settore, come l’esclusione dalle procedure di Vas e Via per i piani e gli interventi destinati alla difesa nazionale, l'esenzione dalla disciplina relativa limitazione delle emissioni in atmosfera e dall'applicazione della disciplina "Seveso", l'esclusione del danno ambientale per le attività di difesa nazionale.
In materia di rifiuti, si ricorda, il MinDifesa ha già dettato le "procedure speciali" per i mezzi e materiali militari (Dm 6 marzo 2008 e 22 ottobre 2009), e il Dlgs 151/2005 sui Raee ha già escluso dal suo ambito le apparecchiature destinate alla sicurezza nazionale.
Documenti di riferimento
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Codice dell'ordinamento militare - Stralcio - Urbanistica, edilizia, paesaggio, energia - Funzioni di polizia ambientale da parte dell'Arma dei Carabinieri