Illegittima la "sanatoria" di espropri senza titolo
Secondo la Corte Costituzionale è illegittimo l’articolo 43 del Dpr 327/2001 che “sana” le espropriazioni per pubblica utilità irregolari.
La Consulta lo ha deciso con sentenza 8 ottobre 2010, n. 293. Secondo l'articolo 43 del Dpr 327/2001 (Tu delle espropriazioni per pubblica utilità) la pubblica amministrazione che utilizza un bene senza titolo, per scopi di interesse pubblico, modificandolo senza provvedimentro epropriativo o dichiarativo della pubblica utilità, poteva "sanare" la sua posizione irregolare, acquisendo il bene al proprio patrimonio e versando al proprietario un risarcimento danni.
La Corte ha bocciato la norma per eccesso di delega: la legge delega 50/1999 prevedeva un riordino delle disposizioni in materia di espropriazione, senza prevedere l'introduzione di nuovi istituti, quali "l'utilizzo sanante" del bene ex articolo 43. Per effetto della sentenza, in teoria i beni occupati in modo illecito dovrebbero essere restituiti anche se già utilizzati (cioè modificati) per finalità pubbliche.
Documenti di riferimento
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Sentenza Corte Costituzionale 8 ottobre 2010, n. 293
Territorio - Testo unico espropriazione per pubblica utilità - Articolo 43, Dpr 327/2001 - Utilizzo senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico - Eccesso di delega - Illegittimità costituzionale
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Testo unico sulla espropriazione per pubblica utilità