Milano, 27 ottobre 2010 - 00:00

Rete di trasmissione nazionale, le controversie spettano al Tar Roma

(Alessandro Geremei)

Per il Tar Emilia Romagna non è anticostituzionale la norma che accentra nelle mani del Giudice amministrativo laziale la competenza sulle controversie relative ai provvedimenti della P.a. concernenti la produzione di energia.

Già in passato la Corte Costituzionale ha ritenuto legittime disposizioni simili alla luce di ritenute esigenze di unitarietà, coordinamento e direzione di funzioni di rilevanza nazionale (sentenza Tar Parma 437/2010).

Il Giudice emiliano si è quindi dichiarato incompetente su una controversia nata nell’ambito della realizzazione di una nuova linea elettrica che, in quanto “ricompresa nella Rete di trasmissione nazionale (Rtn)”ex articolo 41 della legge 99/2009.

Segnaliamo che a partire dal 16 settembre 2010 l’articolo 41 in questione è stato sostituito dall’articolo 133 del Dlgs 104/2010, nuovo Codice del processo amministrativo, il quale affida alla competenza esclusiva del Tar laziale “tutte le controversie attinenti alle procedure e ai provvedimenti della P.a. concernenti la produzione di energia”.

Documenti di riferimento