Via, termini perentori per pronunciarsi sull'istanza
I termini per la pubblica amministrazione per pronunciarsi su una istanza di Via sono perentori e costituiscono un principio fondamentale in materia non derogabile dalle Regioni.
Lo ha stabilito il Tar Puglia nella sentenza 21 ottobre 2010, n. 3733, nella quale i Giudici hanno accertato il silenzio dell'amministrazione su un'istanza di valutazione di impatto ambientale inserita in un procedimento di autorizzazione unica per la realizzazione di un impianto eolico. La Regione è stata condannata a pronunciarsi.
La legge pugliese sulla Via (Lr 11/2001) stabilisce che la Regione si pronuncia in ogni caso entro il termine perentorio di 90 giorni. L'obbligo per l'amministrazione preposta di pronunciarsi entro termini perentori sulle istanze di compatibilità ambientale è principio fondamentale della materia inderogabile dalle Regioni, ex articoli 31, 43 e 44 del Dlgs 152/2006, nel testo vigente all'epoca dei fatti (oggi si veda l'articolo 20 del Codice ambientale).
Documenti di riferimento
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Sentenza Tar Puglia 21 ottobre 2010, n. 3733
Valutazione di impatto ambientale - Termine per la pronuncia da parte dell'Ente preposto - Natura perentoria - Principio fondamentale della in materia non derogabile
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Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 - PARTE II
Procedure per Via, Vas ed Ippc/Aia