Irrilevanti variazioni minime su beni vincolati
Le variazioni minimali e gli incrementi marginali di superficie o volume di beni vincolati che siano fisicamente misurabili ma non percepibili o visibili sono paesaggisticamente irrilevanti.
Lo ha chiarito il Ministero dei beni culturali in una nota del 13 settembre 2010, prot. n. 0016721 rispondendo a un quesito sulla sanatoria paesaggistica ex post per variazioni minime di volumi o superfici di beni vincolati (articolo 167 Dlgs 42/2004), chiedendo se la norma induca l'Ente preposto a verifiche di tipo urbanistico anziché valutazioni rigorosamente paesaggistiche.
Giusta evitare demolizioni di interi manufatti per variazioni minimali, per il Dicastero la "rilevanza paesaggistica" dell'intervento va valutata non in termini di incremento di superficie fisicamente misurabile anche se non percepibile o visibile, ma nella concreta percezione visiva dell'alterazione del paesaggio. Mancando questa, le variazioni minimali e marginali sono paesaggisticamente irrilevanti per cui non occorre l'autorizzazione né ovviamente la "sanatoria".
Documenti di riferimento
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Nota MinCultura 13 settembre 2010, prot. n. 0016721
Autorizzazione paesaggistica - Chiarimenti sull'interpretazione dell'articolo 167, comma 4, lettera a), Dlgs 42/2004
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Codice dei beni culturali e del paesaggio