Rinnovabili, illegittima la Dia per impianti sopra le soglie nazionali
Le Regioni non possono autorizzare con denuncia di inizio attività (Dia) la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili sopra le soglie previste dal Dlgs 387/2003, in quanto principio fondamentale in materia di energia.
Così, la Corte Costituzionale, con sentenza 11 novembre 2010, n, 313 ha dichiarato illegittime le norme della Lr 71/2009 della Toscana che prevedevano la Dia per impianti fotovoltaici fino a 200 kW (limite nazionale: 20 kW) e per impianti eolici fino a 100 kW (limite nazionale: 60 Kw). Bocciate anche le norme che prevedevano la Dia per impianti eolici e fotovoltaici fino a 1 MW e idraulici fino a 200 kW (limite nazionale: 100 kW), se Regione o Enti locali erano responsabili dell'intervento.
La Corte ha puntualizzato, inoltre, che la legge 129/2010 (conversione del Dl 105/2010,"sblocca-reti") che ha previsto una "sanatoria" per impianti "fuori soglia" realizzati con Dia, è misura straordinaria e temporanea, non pertinente al caso in esame, in quanto non tocca il principio che le soglie ex Dlgs 387/2003 sono principio generale non derogabile dalle Regioni.
Documenti di riferimento
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Sentenza Corte Costituzionale 11 novembre 2010, n. 313
Energia - Impianti a fonti rinnovabili - Autorizzazione - Legge regionale - Previsione della Dia anche per impianti oltre le soglie indicate dalla norma nazionale (Dlgs 387/2003) - Violazione di un principio fondamentale in materia di energia ai sensi dell'articolo 117, comma 3, Cost. - Illegittimità costituzionale
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Conversione in legge del Dl 8 luglio 2010, n. 105 recante misure urgenti in materia di energia e disposizioni per le energie rinnovabili
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Attuazione della direttiva 2001/77/Ce sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili