Emergenza rifiuti e P.a., giurisdizione amministrativa non assoluta
Le questioni meramente patrimoniali nascenti da rapporti obbligatori in cui la P.a. non agisce come “autorità” non rientrano nella giurisdizione esclusiva di Tar e Consiglio di Stato sulla gestione dei rifiuti.
A ricordarlo è la Corte Costituzionale (ordinanza 54/2011) che ha confermato l’interpretazione costituzionalmente orientata dell’articolo 4 del Dl 90/2008 — il quale affida in via esclusiva ai Giudici amministrativi le controversie in materia di gestione rifiuti nel territorio campano – limitandone l’applicabilità ai comportamenti della P.a “costituenti espressione di un potere amministrativo” (ex sentenza 35/2010).
Interpretazione confermata dal recente Dlgs 104/2010 di riordino del processo amministrativo, che ha abrogato l’articolo 4 del Dl 90/2008, riproponendone il contenuto integrato dalla specificazione che al fine del riparto di giurisdizione il comportamento della P.a. deve essere riconducibile, “anche mediatamente”, all’esercizio di un potere pubblico.
Documenti di riferimento
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Codice del processo amministrativo - Stralcio
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Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella Regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile
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Sentenza Corte Costituzionale 5 febbraio 2010, n. 35
Controversie attinenti alla complessiva azione di gestione dei rifiuti - Comportamenti dell'amministrazione pubblica - Devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo
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Ordinanza Corte Costituzionale 18 febbraio 2011, n. 54
Giustizia amministrativa - Controversie attinenti alla complessiva azione di gestione dei rifiuti - Devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Questione già dichiarata non fondata e, successivamente, manifestamente infondata