Milano, 1 marzo 2011 - 00:00

Emergenza rifiuti e P.a., giurisdizione amministrativa non assoluta

Le questioni meramente patrimoniali nascenti da rapporti obbligatori in cui la P.a. non agisce come “autorità” non rientrano nella giurisdizione esclusiva di Tar e Consiglio di Stato sulla gestione dei rifiuti.

A ricordarlo è la Corte Costituzionale (ordinanza 54/2011) che ha confermato l’interpretazione costituzionalmente orientata dell’articolo 4 del Dl 90/2008 — il quale affida in via esclusiva ai Giudici amministrativi le controversie in materia di gestione rifiuti nel territorio campano – limitandone l’applicabilità ai comportamenti della P.a “costituenti espressione di un potere amministrativo” (ex sentenza 35/2010).

Interpretazione confermata dal recente Dlgs 104/2010 di riordino del processo amministrativo, che ha abrogato l’articolo 4 del Dl 90/2008, riproponendone il contenuto integrato dalla specificazione che al fine del riparto di giurisdizione il comportamento della P.a. deve essere riconducibile, “anche mediatamente”, all’esercizio di un potere pubblico.

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