Milano, 21 marzo 2011 - 00:00

Iva agevolata per gli impianti di captazione del biogas

(Redazione Nextville)

Gli impianti di biogas da discarica possono essere considerati "opere di urbanizzazione secondaria" e quindi beneficiare dell'aliquota Iva agevolata del 10%.

Con risoluzione n. 34/E del 15 marzo 2011, l'Agenzia delle entrate fornisce una risposta alle numerose richieste di chiarimento in merito all'applicazione dell'aliquota Iva per questa tipologia di impianti.

L'Agenzia ritiene che gli impianti di biogas da discarica siano "riconducibili alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria di cui all'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847". Infatti, sottolinea l'Agenzia, tra le opere di urbanizzazione secondaria vanno annoverate le "attrezzature sanitarie" (articolo 4, comma 2, lettera g), legge n. 847/1964), che comprendono anche "le opere, le costruzioni e gli impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi, solidi e liquidi, alla bonifica di aree inquinate" (comma 1, articolo 266, Dlgs 152/2006).

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