Vendite e locazioni, certificazione di efficienza energetica nei contratti
Tra le novità del Dlgs 28/2011 in materia di rinnovabili e efficienza compare l'obbligo di inserimento nei contratti di vendita o locazione immobiliare di una clausola con cui si dà atto che compratore o conduttore hanno ricevuto informazioni e documentazione sulla certificazione energetica.
Questo comporta che, in pratica, chi vende o affitta dovrà consegnare ad acquirente o conduttore l'Attestato di certificazione energetica (Ace) che segnala il rendimento energetico dell'immobile (o una autocertificazione che l'immobile è nella classe peggiore, la G). Per gli affitti la norma si applica solo se l'immobile è già dotato di Ace. Il Dlgs 28/2011 ha introdotto la modifica inserendo il comma 2‐ter nell’articolo 6 del Dlgs 192/2005 (norma base sull'efficienza energetica in edilizia) uniformandosi così alla direttiva 2002/91/Ce, dopo l’apertura di una procedura di infrazione a carico dell'Italia.
Diverse Regioni hanno già previsto l'obbligo di allegazione dell'Attestato di certificazione, sanzionando a volte con la nullità del contratto la mancata consegna. In queste Regioni si continua ad applicare la norma regionale. Nelle altre Regioni è immediata l'applicazione della nuova norma, con qualche dubbio su cosa succeda ai contratti in cui non sia inserita la clausola in parola.
Documenti di riferimento
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Attuazione della direttiva 2009/28/Ce sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili
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Disposizioni in materia di prestazione energetica nell'edilizia
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Direttiva Parlamento europeo e Consiglio Ue 2002/91/Ce
Direttiva Epbd - Rendimento energetico nell'edilizia