Impianti a fonti rinnovabili con Dia, ancora bocciata la Basilicata
Autorizzare impianti eolici o fotovoltaici con la denuncia di inizio attività oltre le soglie fissate dal Dlgs 387/2003 viola le norme nazionali inderogabili dalle Regioni in materia di autorizzatoria.
La Corte Costituzionale nella sentenza 1° aprile 2011, n. 107 cassa nuovamente il Piano energetico regionale della Basilicata approvato con Lr 1/2010. Le norme in questione – aggiunte dalla Lr 21/2010 – autorizzavano la costruzione tramite Dia (denuncia di inizio attività) di impianti eolici e fotovoltaici di microgenerazione tra 200 kW e 1 MW se proposti dallo stesso soggetto e/o dallo stesso proprietario dei suoli di ubicazione degli impianti purché posti a una distanza non inferiore a 500 metri in linea d'aria. Altre norme del Piano energetico lucano erano state bocciate con sentenza n. 67/2011.
Autorizzare impianti con Dia oltre le soglie fissate dal Dlgs 387/2003 viola la legge nazionale che stabilisce che solo un decreto ministeriale può modificare le soglie fissate dalla legge nazionale. Peraltro, occorre anche ricordare che dopo l’approvazione del Dlgs 28/2011, dal 29 marzo le Regioni ora sono legittimate ad autorizzare con procedure semplificate gli impianti fino a 1 MW.
Documenti di riferimento
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Sentenza Corte Costituzionale 1° aprile 2011, n. 107
Energie rinnovabili - Legge regionale Basilicata - Impianti eolici e fotovoltaici - Autorizzazione con Dia anche per soglie superiori a quelle indicate dalle norme nazionali - Illegittimità costituzionale
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Attuazione della direttiva 2009/28/Ce sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili
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Sentenza Corte Costituzionale 3 marzo 2011, n. 67
Energia - Impianti a fonti rinnovabili - Realizzazione - Norma regionale - Diveto assoluto in aree Rete Natura 2000 - Contrasto con l'esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale
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Attuazione della direttiva 2001/77/Ce sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili