Milano, 18 aprile 2011 - 00:00

Consulta, la soppressione degli Ato è legittima

Per la Corte Costituzionale la disciplina della Autorità d’ambito ottimale (Ato) rientra nella tutela della concorrenza e dell’ambiente, di competenza statale esclusiva; nel suo rispetto, le Regioni possono scegliere i moduli organizzativi più adeguati.

La Corte Costituzionale ha così dichiarato non fondate (sentenza 128/2011) le questioni di legittimità costituzionale del Dl 2/2010 (interventi urgenti concernenti enti locali e regioni), laddove stabilisce la soppressione delle Ato previste dagli articoli 148 (servizio idrico) e 201 (gestione rifiuti) del Dlgs 152/2006, a partire dal 1° gennaio 2011. Termine poi prorogato al 31 dicembre 2011 dal combinato disposto del Dl 225/2010 (Milleproroghe) e del Dpcm 25 marzo 2010.

Data la piena facoltà statale di disporre la soppressione delle Ato, sottolinea la Consulta, il Dl 2/2010 riserva una “ampia sfera di discrezionalità” al legislatore regionale, che può scegliere i moduli organizzativi e le forme di cooperazione più appropriati per garantire l’efficienza dei due servizi.

Documenti di riferimento