Autorizzazione paesaggistica, silenzio-assenso su parere Soprintendenza
Si semplifica l'autorizzazione paesaggistica: se sono approvate le prescrizioni d'uso dei beni tutelati predisposte dalla Regione e il Comune ha adeguato il piano urbanistico alle prescrizioni d'uso, il parere della Soprintendenza va reso entro 90 giorni, dopo i quali scatta il silenzio-assenso.
Le novità sono contenute nel decreto-legge 70/2011 ("decreto sviluppo") in vigore dal 14 maggio 2011 che modifica l'articolo 146, comma 5, secondo periodo, Dlgs 42/2004, Codice dei beni culturali.
Secondo le nuove norme, se la Regione ha approvato le prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici tutelati e se il Ministero dei beni culturali ha verificato positivamente l'avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici comunali alle prescrizioni, il parere della Soprintendenza è obbligatorio e non vincolante e, se non è reso entro 90 giorni dalla ricezione degli atti, si considera favorevole (silenzio-assenso).
Documenti di riferimento
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Codice dei beni culturali e del paesaggio
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Autorizzazione paesaggistica, il rinnovato regime ordinario e quello semplificato
L'approfondimento sul procedimento ordinario per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica (previsto dal Dlgs 42/2004) e su quello semplificato relativo ad interventi di minore impatto (Dpr 31/2017). Aggiornato allo schema di regolamento che amplia gli interventi oggetto di autorizzazione paesaggistica semplificata al vaglio del Parlamento nel novembre 2025
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Prime disposizioni urgenti per l'economia – Misure in materia di appalti, demanio marittimo, semplificazioni in edilizia, risorse idriche - Stralcio