Soprassuoli percorsi da fuoco, deroga limitata al divieto di costruire
Nei soprassuoli percorsi da fuoco è possibile derogare al divieto decennale di edificazione solo nei casi in cui la realizzazione di opere sia prevista, in data precedente l’incendio, dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data.
Lo ha ricordato la Cassazione penale nella sentenza 28 aprile 2011, n. 16592. La norma dell’articolo 10 legge 353/2000 deroga al divieto di edificazione decennale per i soprassuoli percorsi dal fuoco solo se lo strumento urbanistico ha previsto in termini puntuali le opere da realizzare non essendo sufficiente un’indicazione generica che vanificherebbe lo scopo inibitorio della norma.
La Cassazione ribadisce che l’esclusione del divieto decennale di inedificabilità va risolta tenendo presente che non basta la generica compatibilità dell’intervento con la destinazione dell’area ma è richiesto che l’area medesima sia già riservata dallo strumento urbanistico alla realizzazione di edifici infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili e attività produttive.
Documenti di riferimento
-
Sentenza Corte di Cassazione 28 aprile 2011, n. 16952
Territorio - Legge 353/2000 - Aree percorse dal fuoco - Divieto di edificabilità - Deroghe - Limiti
-
Legge 21 novembre 2000, n. 353
Legge-quadro in materia di incendi boschivi