Rifiuti, commissario ad acta per Comuni insolventi
Il Consiglio di Stato approva la nomina di un commissario ad acta per la liquidazione dei debiti dovuti dai Comuni campani al Consorzio di gestione rifiuti; il sistema deve essere in grado di autoalimentarsi.
Secondo il Consiglio di Stato (sentenza 3502/2011) la nomina del commissario ad acta da parte del Consorzio unico delle Province di Napoli e Caserta, basata su un’ordinanza del PdCm, è in linea con i principi informatori della corposa disciplina emergenziale relativa alla Campania degli ultimi 15 anni, che punta a realizzare la raccolta differenziata attraverso i Consorzi anche attraverso interventi sostitutivi nel caso di ostacoli dovuti all’inattività degli enti locali.
Conseguentemente la scelta del Consorzio unico è legittima alla luce dell’articolo 5 della legge 225/1992 sulla protezione civile, il quale permette di derogare “a ogni disposizione vigente” nel caso di stato emergenziale, purché siano rispettati i principi generali del sistema.
Documenti di riferimento
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Sentenza Consiglio di Stato 8 giugno 2011, n. 3502
Stato di emergenza nella gestione dei rifiuti - Poteri sostitutivi per la liquidazione dei debiti degli enti locali inadempienti - Legge sulla protezione civile - Deroghe - Principi generali del sistema
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Legge 24 febbraio 1992, n. 225
Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile - Articolo 5
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Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella Regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile