Dl "manovra economica", torna sanatoria occupazioni pubbliche sine titulo
Ritorna la disciplina degli "espropri senza titolo" di beni utilizzati dalla pubblica amministrazione per scopi di interesse pubblico. Lo prevede l'articolo 34 del Dl 6 luglio 2011, n. 98, in vigore dal 6 luglio stesso.
La norma in parola ha introdotto l'articolo 42-bis nel Dpr 327/2001, riproponendo, con alcune modifiche, il testo dell'articolo 43 dello stesso Dpr, dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale con sentenza 293/2010. La norma disciplina le modalità di acquisizione da parte di un'Autorità pubblica di un bene immobile di un privato che l'ente usava per scopi di interesse pubblico, senza averne titolo (cioè senza legittimo atto di esproprio).
Tra le novità rispetto alla norma precedente, la definizione del risarcimento (patrimoniale e non patrimoniale) al proprietario "espropriato" e la necessità che il provvedimento di acquisizione sia dettagliatamente motivato dall'Autorità che lo ha emanato. La disciplina si applica anche al passato, coprendo così il buco di "tutela legale" creatosi dopo la sentenza della Consulta.
Documenti di riferimento
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Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria - Stralcio
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Testo unico sulla espropriazione per pubblica utilità
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Sentenza Corte Costituzionale 8 ottobre 2010, n. 293
Territorio - Testo unico espropriazione per pubblica utilità - Articolo 43, Dpr 327/2001 - Utilizzo senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico - Eccesso di delega - Illegittimità costituzionale