Milano, 7 luglio 2011 - 00:00

Nuove deroghe per la riconversione delle centrali elettriche

La riconversione degli impianti alimentati ad olio combustibile in impianti alimentati con combustibili fossili sarà possibile anche in deroga alle norme nazionali e regionali che richiedono una comparazione “ambientale” obbligatoria.

È quanto previsto dal comma 8 dell’articolo 35 del Dl 6 luglio 2011, n. 98 (“Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”), disposizione applicabile anche ai procedimenti attualmente in corso (come la dibattuta riconversione della centrale Enel di Porto Tolle).

Sempre l’articolo 35 prevede inoltre disposizioni “ambientali” in materia di salvaguardia delle risorse ittiche, e semplificazioni tese a ridurre gli adempimenti amministrativi per la realizzazione di impianti radioelettrici di debole potenza e di ridotte dimensioni.

L’articolo 23 del “Dl Stabilità” taglia infine la ritenuta sui bonifici effettuati in banca o alle poste in relazione alle detrazioni Irpef per le ristrutturazioni edilizie (cd. “36%”) e le riqualificazioni energetiche (cd. “55%”), che passa dal 10% al 4%.

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