Milano, 11 luglio 2011 - 00:00

Convertito il Dl "sviluppo", codificate cause esclusione da appalti

Le cause di esclusione da una gara d'appalto sono solo quelle del Codice appalti (Dlgs 163/2006) e del regolamento attuativo (Dpr 207/2010). Le altre eventualmente fissate dalle stazioni appaltanti sono nulle. Lo ha stabilito la legge di conversione del Dl 70/2011 approvata definitivamente il 7 luglio 2011.

La legge di conversione del Dl 13 maggio 2011, n. 70 ("decreto sviluppo") interviene in modo massiccio sul Dlgs 163/2006 (Codice appalti pubblici) al fine di semplificare gli adempimenti burocratici per le imprese. Oltre alla "tipizzazione" delle cause di esclusione dalle gare, tra le disposizioni spicca la determinazione dell'offerta migliore, calcolata al netto del costo del personale valutato sulla base dei minimi salariali.

Il provvedimento, che sarà in vigore dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale, prevede inoltre l'estensione dell'utilizzo dell'autocertificazione per la dimostrazione di possedere i requisiti di partecipazione alle gare e controlli essenzialmente ex post sul possesso dei requisiti di partecipazione.

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