Autorizzazione paesaggistica immediatamente efficace
L'autorizzazione paesaggistica è efficace immediatamente dopo il suo rilascio. Non occorre più aspettare 30 giorni. È questa una delle semplificazioni in materia apportate dalla legge di conversione del Dl 70/2011 approvata definitivamente il 7 luglio 2011.
Un'altra disposizione che snellisce la procedura ordinaria (articolo 146, Dlgs 42/2004) prevede che se sono approvate le prescrizioni d'uso dei beni tutelati predisposte dalla Regione e il Comune ha adeguato il piano urbanistico alle prescrizioni d'uso (occorre la verifica positiva del Ministero dei beni culturali), il parere della Soprintendenza, obbligatorio ma non vincolante, va reso entro 90 giorni, dopo i quali scatta il silenzio-assenso (parere favorevole).
Se invece le condizioni appena descritte non si sono verificate, il parere della Soprintendenza rimane vincolante, va reso entro 45 giorni e l'Autorità competente al rilascio dell’autorizzazione (Regione o Comune delegato) si conforma al parere della Soprintendenza.
Documenti di riferimento
-
Prime disposizioni urgenti per l'economia – Misure in materia di appalti, demanio marittimo, semplificazioni in edilizia, risorse idriche - Stralcio
-
Codice dei beni culturali e del paesaggio
-
Autorizzazione paesaggistica, il rinnovato regime ordinario e quello semplificato
L'approfondimento sul procedimento ordinario per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica (previsto dal Dlgs 42/2004) e su quello semplificato relativo ad interventi di minore impatto (Dpr 31/2017). Aggiornato allo schema di regolamento che amplia gli interventi oggetto di autorizzazione paesaggistica semplificata al vaglio del Parlamento nel novembre 2025
-
Dl 13 maggio 2011, n. 70 (cd. "Decreto sviluppo"): le novità ambientali