Piano paesistico, scopo di tutela diverso da norme nazionali su rinnovabili
Il Piano paesaggistico regionale non disciplina la localizzazione degli impianti a fonti rinnovabili (andando in contrasto con l'articolo 12, Dlgs 387/2003), ma si limita a prevedere differenti livelli di tutela per determinate zone.
Questo il principio affermato dai giudici del Tar Sicilia con sentenza 15 settembre 2011, n. 2245. Nel rigettare un ricorso contro la realizzazione di un impianto fotovoltaico in area vietata dal Piano paesaggistico regionale, i Giudici affermano la non sovrapponibilità degli scopi del Piano con la disciplina del Dlgs 387/2003 che vieta alle Regioni di individuare aree non idonee per realizzare gli impianti a fonti rinnovabili se non dopo l'emanazione delle Linee guida nazionali (all'epoca dei fatti non emanate).
Per il Tar siciliano le Linee guida nazionali riguardano esclusivamente i criteri per il procedimento di autorizzazione unica di impianti a fonti rinnovabili ed esulano dalle più ampie valutazioni eseguite in sede di adozione di Piano paesaggistico.
Documenti di riferimento
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Sentenza Tar Sicilia 15 settembre 2011, n. 2245
Piano paesaggistico - Divieto di realizzazione di impianti a fonti rinnovabili in aree di pregio paesaggistico - Contrasto con la disciplina autorizzatoria ex Dlgs 387/2003 - Inconfigurabilità
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Attuazione della direttiva 2001/77/Ce sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili