Aree non idonee per rinnovabili, competenza esclusiva Province autonome
I criteri per individuare le aree non idonee alla realizzazione di impianti a fonti rinnovabili nelle Province autonome attengono alla materia "paesaggio" e sono quindi di esclusiva competenza dell'Ente territoriale.
Lo ha deciso la Corte Costituzionale, sentenza 17 ottobre 2011, n. 275, accogliendo il ricorso della Provincia di Trento contro il Dm 10 settembre 2010 (linee guida per l'autorizzazioni di impianti a fonti rinnovabili) punti 1.2, 17.1 e allegato 3 in cui si dettano norme vincolanti anche per le Province autonome sui criteri per individuare le aree non idonee agli impianti stessi.
La materia attiene alla "tutela del paesaggio", competenza esclusiva delle Province autonome e, ai sensi del Dlgs 266/1992 può essere limitata solo da atti legislativi, non da regolamenti come il Dm 10 settembre 2010. La Corte ribadisce però che la competenza esclusiva delle Province autonome sull'individuazione delle aree non idonee alle rinnovabili si esercita comunque nel rispetto delle norme sul burden sharing (quota di rinnovabili assegnata a ogni Regione o provincia ex articolo 2, comma 167, legge 244/2007).
Documenti di riferimento
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Sentenza Corte Costituzionale 21 ottobre 2011, n. 275
Dm 10 settembre 2010 - Linee guida autorizzazioni IAFR - Criteri di individuazione aree non idonee - Tutela del paesaggio - Applicazione alle Province autonome - Esclusione - Illegittimità parziale del Dm - Sussiste
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Dm Sviluppo economico 10 settembre 2010
Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili
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Legge 24 dicembre 2007, n. 244
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge Finanziaria 2008 - Stralcio - Disposizioni in materia di energia e appalti