Impianti a fonti rinnovabili, realizzabili anche senza ok del Comune
La realizzazione di impianti a fonti rinnovabili non può essere subordinata al consenso preventivo del Comune in cui tali impianti devono essere realizzati.
Lo ha deciso il Tar Puglia nella sentenza 29 settembre 2011, n. 1670 rigettando le doglianze di un Comune che chiedeva l'annullamento di una autorizzazione unica rilasciata per un impianto a biomassa senza che fosse stata acquisita, prima del procedimento, delibera favorevole del Comune medesimo.
I Giudici pugliesi hanno concluso che, ai sensi del Dm 10 settembre 2010 (punto 13.4) il procedimento di autorizzazione unica di impianti a fonti rinnovabili non può essere condizionato da qualsiasi atto di gradimento preventivo dei Comuni in cui deve essere realizzato l'impianto. Il parere del Comune non condiziona l'eventuale conclusione positiva del procedimento in conferenza dei servizi e se non è espresso in conferenza dei servizi (assenza del Comune) esso risulta acquisito come positivo (articolo 14-ter, comma 7, legge 241/1990).
Documenti di riferimento
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Sentenza Tar Puglia 29 settembre 2011, n. 1670
Impianti a fonti rinnovabili - Autorizzazione - Conferenza dei servizi - Atto di assenso del Comune - Necessità ai fini della conclusione favorevole della conferenza - Esclusione
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Dm Sviluppo economico 10 settembre 2010
Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili
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Disciplina del procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi