Rinnovabili, su suolo pubblico solo tramite gara
I diritti sul sito pubblico per la realizzazione di impianti per la produzione da fonti rinnovabili devono essere concessi solo con gara pubblica. Lo ha ricordato l’Authority per la vigilanza sui contratti pubblici nella determinazione 26 ottobre 2011, n. 6.
L’Autorità, nel riassumere il ruolo degli Enti locali nella disciplina delle rinnovabili, ricorda la novità del Dlgs 28/2011 (articolo 12, comma 2) che consente alla pubblica amministrazione di concedere un suolo pubblico per realizzare impianti a fonti rinnovabili, sottolineando che la concessione va fatta tramite gara e il canone di concessione va commisurato al valore economico reale del bene.
Per quanto riguarda le misure per l’efficientamento energetico degli edifici pubblici, gli Enti locali devono individuare i soggetti che possono presentare le offerte solo tramite procedura aperta e procedura ristretta e il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa (articolo 55, Dlgs 163/2006).
Documenti di riferimento
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Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/Ce e 2004/18/Ce
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Attuazione della direttiva 2009/28/Ce sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili
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Determinazione Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici 26 ottobre 2011, n. 6
Linee guida per l'affidamento in appalto della realizzazione di impianti fotovoltaici ed eolici