Reti idriche, beni demaniali incedibili dalla Regione a privati
Le reti idriche sono beni demaniali e le norme regionali che prevedono il conferimento a soggetti privati - ancorché a intera partecipazione pubblica - violano l’articolo 117, comma 2, della Costituzione.
La Corte Costituzionale, con sentenza 25 novembre 2011, n. 320 dichiara illegittimo l'articolo 49, comma 2, legge regionale lombarda 26/2003 introdotta nel 2010 che aveva previsto il conferimento in proprietà delle reti del servizio idrico integrato a società patrimoniali d'ambito a capitale interamente pubblico non cedibile, ex articolo 113, comma 13, Dlgs 267/2000 (recante possibilità di conferimento delle reti in proprietà a società di diritto privato a capitale interamente pubblico).
La Corte rileva però che l'articolo in questione è stato abrogato dall'articolo 23-bis Dl 112/2008 che va in direzione opposta (comma 5: le reti sono di proprietà pubblica). La norma regionale incide sul regime giuridico della proprietà pubblica e va ascritta alla materia ordinamento civile, riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (articolo 117, comma 2, Cost.).
Documenti di riferimento
-
Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria - Energia - Istituzione "Ispra" - Norme "Taglia carta" - Stralcio
-
Testo Unico Enti locali - Stralcio
-
Sentenza Corte Costituzionale 25 novembre 2011, n. 320
Acque - Reti idriche - Natura - Beni demaniali - Trasferimento a società di diritto privato a partecipazione pubblica - Legge regionale - Incostituzionalità