Energia, autorizzazione unica sospesa solo per gravi ragioni
Il provvedimento di autorizzazione unica alla realizzazione di un impianto a fonti rinnovabili può essere sospeso solo per gravi ragioni che devono essere dettagliatamente indicate e motivate.
Il Tar Campania, nella sentenza 11 novembre 2011, n. 5302 ha accolto l'istanza del ricorrente annullando il provvedimento di sospensione regionale dell'autorizzazione unica ex Dlgs 387/2003 a realizzare un parco eolico, sulla base del consolidato principio amministrativo per cui "l'efficacia o l'esecuzione del provvedimento amministrativo può essere sospesa, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario" (articolo 21-quater comma 2, legge 241/1990). Quindi occorre un esame rigoroso delle ragioni che possano impedire la naturale produttività di effetti del provvedimento amministrativo.
Nel caso di specie, i Giudici hanno rilevato che la sospensione dell'autorizzazione risulta generica non consentendo di cogliere, con la dovuta compiutezza, gli elementi soggettivi e oggettivi che costituiscono la fonte e, insieme, le ragioni della sospensione. Di qui l'annullamento del provvedimento regionale.
Documenti di riferimento
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Disciplina del procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi
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Attuazione della direttiva 2001/77/Ce sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili
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Sentenza Tar Campania 11 novembre 2011, n. 5302
Energia - Impianto eolico - Autorizzazione unica - Sospensione del provvedimento - Gravi motivi - Indicazione rigorosa motivazioni - Necessità