L'etanolo è bioetanolo solo se venduto come biocarburante
Un etanolo ricavato dalla biomassa è un bioetanolo ex articolo 2, n. 2, lettera a), direttiva 2003/30/Ce solo qualora se è messo in vendita come biocarburante per trasporti.
Queste le conclusioni della Corte di Giustizia Ue, sentenza 21 dicembre 2011, causa C‑503/10, in risposta alle questioni pregiudiziali poste da un giudice bulgaro sulla applicazione della direttiva sulla promozione dell'uso dei biocarburanti (2003/30/Ce recepita in Italia dal Dlgs 128/2005) a un prodotto con un titolo alcolometrico volumico uguale o superiore al 98,5%, contenente esteri, vale a dire acetato di etile, alcoli superiori, aldeidi nonché alcole metilico.
Oltre all'inquadramento come bioetanolo, i Giudici hanno precisato anche che il prodotto in questione, non avendo subìto un processo di denaturazione (per renderlo inadatto al consumo umano), paga l'accisa sull'alcole etilico e non è quindi esente. Ricordiamo che la direttiva 2003/30/Ce è abrogata dalla direttiva rinnovabili 2009/28/Ce dal 1° gennaio 2012.
Documenti di riferimento
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Direttiva Parlamento europeo e Consiglio Ue 2009/28/Ce
Promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili
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Attuazione della direttiva 2003/30/Ce relativa alla promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti
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Direttiva Parlamento europeo e Consiglio Ue 2003/30/Ce
Promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti
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Sentenza Corte di Giustizia Ue 21 dicembre 2011, causa C-503/10
Energia - Biocarburanti - Definizione - Bioetanolo - Rilevanza dell'effettiva vendita come biocarburante per trasporti - Necessità