Rinnovabili e Via, solo la Regione può indicare aree non idonee
Ai sensi delle norme nazionali (Dlgs 387/2003 e Dlgs 152/2006) spetta solo alla Regione nell’ambito di un procedimento di valutazione di impatto ambientale (Via), individuare le aree non idonee alla realizzazione di impianti a fonti rinnovabili.
Il Tar Puglia con la sentenza 14 dicembre 2011, n. 2162 ha annullato le prescrizioni con cui la Provincia di Brindisi invitava l’impresa che aveva fatto richiesta di procedura di valutazione di impatto ambientale (articolo 23, Dlgs 152/2006) di un impianto fotovoltaico, a conformare il progetto alle indicazioni provinciali in materia di aree non idonee alla installazione degli impianti.
I Giudici, nell’annullare l’invito della Provincia all’impresa ricorrente, hanno precisato che ai sensi del Dlgs 387/2003 e del Dlgs 152/2006 spetta solo alle Regioni individuare le aree e siti non idonei e i criteri per il corretto inserimento degli impianti, avendo la Provincia – anche se delegata in materia di Via – un potere meramente attuativo/organizzativo in questo senso.
Documenti di riferimento
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Sentenza Tar Puglia 14 dicembre 2011, n. 2162
Impianti a fonti rinnovabili - Valutazione di impatto ambientale - Aree non idonee alla installazione - Soggetto titolare del potere di individuazione - Province e Comuni - Esclusione
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Attuazione della direttiva 2001/77/Ce sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili
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Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 - PARTE II
Procedure per Via, Vas ed Ippc/Aia