Contro la Dia azione impugnatoria del terzo danneggiato
A fronte di un intervento edilizio effettuato sulla base di una Dia (denuncia di inizio attività ex Dpr 380/2001), il terzo danneggiato, trovandosi di fronte a un provvedimento per silentium, si tutela con un'azione impugnatoria ex articolo 29, Codice processo amministrativo (Dlgs 104/2010).
Il Tar Puglia (sentenza 12 gennaio 2012 n. 49) sottolinea che in seguito alla denuncia di inizio attività, atto con cui un privato dichiara al Comune che inizierà una attività edilizia liberamente esercitabile decorsi 30 giorni (salva inibizione del Comune stesso), la Pa esercita in senso negativo il potere inibitorio riscontrando che l'attività edilizia è stata dichiarata in presenza dei presupposti di legge e, quindi, decide di non impedire l'inizio o la prosecuzione dell'attività dichiarata (così anche Consiglio di Stato, sentenza 15/2011).
Il terzo danneggiato dall'attività edilizia posta in essere, può agire contro il silenzio della pubblica Amministrazione che non ha vietato al privato di proseguire l’attività edilizia denunciata con la Dia, con un’azione impugnatoria ai sensi dell'articolo 29, Dlgs 104/2010.
Documenti di riferimento
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Sentenza Tar Puglia 12 gennaio 2012, n. 49
Intervento edilizio - Denuncia di inizio attività (Dia) - Provvedimento per silentium - Tutela del terzo - Azione impugnatoria
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Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)
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Sentenza Adunanza plenaria Consiglio di Stato 29 luglio 2011, n. 15
Denuncia di inizio attività (Dia) e Segnalazione certificata di inizio attività (Scia) - Natura giuridica - Provvedimenti amministrativi direttamente impugnabili - Esclusione
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Codice del processo amministrativo - Stralcio