Fotovoltaico su area vincolata, escluso automatico degrado ambientale
È illegittimo il diniego della Soprintendenza all'installazione di pannelli fotovoltaici su edificio in area vincolata in base al fatto che l'intervento costituisce comunque un degrado per l'ambiente circostante, a prescindere da modalità di installazione e dimensioni.
Il Tar del Veneto (sentenza 25 gennaio 2012, n. 48) ha annullato un diniego di Autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 146, Dlgs 42/2004 emesso da un Comune sulla base del parere negativo della Soprintendenza, perché ritenuto viziato da travisamento e difetto di motivazione. Il parere negativo era basato sul fatto che a prescindere da tipo di installazione e dimensioni, la posa dei pannelli fotovoltaici sull'edificio costituisce in ogni caso un degrado per l'area vincolata.
Per il Tar invece, nel contesto ambientale in esame, la presenza di pannelli appoggiati sul tetto di una qualsiasi abitazione, formanti corpo con esso, è insignificante, considerata anche l'ampia presenza in quell'area di tali impianti. Quindi essi non solo non aggravano un preesistente degrado ma non alterano il contesto perché non lo trasformano.
Documenti di riferimento
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Sentenza Tar Veneto 25 gennaio 2012, n. 48
Energia - Installazione di pannelli fotovoltaici su area vincolata - Parere negativo Soprintendenza - Presupposti - Generico degrado ambientale a prescindere da tipologia e dimensione pannelli - Vizio di motivazione
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Autorizzazione paesaggistica, il rinnovato regime ordinario e quello semplificato
L'approfondimento sul procedimento ordinario per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica (previsto dal Dlgs 42/2004) e su quello semplificato relativo ad interventi di minore impatto (Dpr 31/2017). Aggiornato allo schema di regolamento che amplia gli interventi oggetto di autorizzazione paesaggistica semplificata al vaglio del Parlamento nel novembre 2025
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Codice dei beni culturali e del paesaggio