Milano, 7 febbraio 2012 - 00:00

Affidatario diretto di un servizio locale, vietato partecipare a gare per altri servizi

È legittima la mancata aggiudicazione di una gara di affidamento di un servizio locale se le partecipanti non dimostrano di avere cessato gli affidamenti diretti dei servizi che hanno in corso, visto il divieto di acquisire servizi ulteriori per società affidatarie dirette di servizi locali (articolo 23-bis, comma 9, Dl 112/2008).

Il Tar Abruzzo (sentenza 30 dicembre 2011, n. 733) ha dato ragione a un Comune che non aveva aggiudicato una gara per l'affidamento del servizio di raccolta e trasporto rifiuti urbani perché le società partecipanti non avevano dimostrato che era intervenuta la cessazione degli affidamenti diretti (senza gara) che avevano in corso.

Come è noto l'articolo 23-bis, Dl 112/2008 è stato abrogato dal referendum di giugno 2011, ma la disciplina è stata "riscritta" dal Dl 138/2011. La legge di stabilità (n. 183/2011) ha poi "mitigato" il divieto per le società in house di gestire servizi ulteriori consentendo la partecipazione alle gare, ma solo se sono nell'ultimo anno di affidamento, cioè sono nella fase finale della gestione in house del servizio.

Documenti di riferimento